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Non c’è un solo Genocidio… I molti anni e i 100 giorni del Ruanda
I più giovani tra di noi hanno un ricordo appannato. Forse perché i nostri genitori cambiavano volentieri canale per risparmiarci scene truci e terrificanti, oppure perché l’informazione arrivava a bocconi per questa tragedia e vergogna anche europea, internazionale.
Sono passati 18 anni, le vittime sembra ancora di poterle sentire urlare in Ruanda, Paese che per anni è stato scosso e travolto dalla guerra civile… Paese in cui si è consumato un vero e proprio genocidio, meno noto, meno discusso dell’Olocausto. Per decenni, dagli anni Cinquanta, con apice nella primavera del 1994, si è assistito inermi allo sterminio, all’uccisione barbara e disumana di più di un milione di persone. Ciò in soli 100 giorni, non a colpi di mitra o di cannoni, bensì con percosse portatrici di morte a suon di mazze, machete, bastoni chiodati.
Di seguito, perché la memoria non sia mai persa, perché non si faccia di noi una generazione che getta nell’oblio uno degli episodi più sanguinosi della storia dell’umanità, segue una breve illustrazione e un riepilogo storico di quei sanguinosi avvenimenti e degli equilibri che lo hanno reso possibile.
In Ruanda, in passato convivevano pacificamente tra di loro tre diverse etnie: gli Hutu (la maggioranza della popolazione, pari all’85% del numero di abitanti totale, dediti principalmente all’agricoltura), i Tutsi (circa il 14% della popolazione totale, dediti alla pastorizia e mediamente più benestanti dei primi) e i Twa (pigmei, forse la popolazione più antica del Paese, presente per una percentuale bassissima, circa l’1%).
Il Ruanda è stato una colonia tedesca, passata successivamente all’amministrazione belga. I belgi introdussero all’interno della popolazione complessiva del Paese le prime distinzioni. Iniziarono scegliendo di circondarsi esclusivamente dei Tutsi nei posti di rilievo della loro amministrazione coloniale; ciò perché i Tutsi, più alti degli altri (noti anche come watussi), con visi più sottili e corpi più slanciati, venivano considerati di discendenza caucasica, quindi più affini antropologicamente ai dominatori europei. Fino ad allora, non vi erano state differenze tra i gruppi, i matrimoni misti erano la normalità, la lingua parlata era sostanzialmente proveniente dallo stesso ceppo, e non esisteva alcun concetto di differenza razziale. L’azione dei belgi culminò invece fino all’istituzione della “carta d’identità etnica”, con rigida distinzione quindi tra Hutu e Tutsi.
Negli anni Cinquanta, stanca della dominazione coloniale, la popolazione cominciò a sollevarsi contro l’amministrazione belga, in nome degli stessi principi democratici propagandati dai colonizzatori. I belgi decisero che era venuta l’ora di abbandonare quella terra, e appoggiarono quindi, più o meno apertamente, la sollevazione a maggioranza Hutu. Di conseguenza, mentre i dominatori si limitavano a lasciare i Paese, la maggioranza Hutu si scatenò con enorme violenza contro i Tutsi, considerati collusi con il potere e colpevoli di averne sfruttato i privilegi in nome di una pretesa superiorità: essi vennero uccisi in elevato numero, furono costretti a lasciare il Ruanda e a riparare, per lo più, in Uganda.
L’operazione delle frange estremiste degli Hutu ebbe successo e portò il Ruanda a dichiarare l'indipendenza nel 1962 mettendo fine a decenni di colonialismo: fu così abolita la monarchia e proclamata la repubblica con Gregoire Kayibanda, che instaurò un regime razzista contro i Tutsi.
Mentre le tensioni e le violenze, sebbene su scala ridotta, continuavano a essere perpetrate, i Tutsi presero a riorganizzarsi a livello politico per difendere la loro causa del rientro in Ruanda, rivendicando un peso politico nella vita del Paese. In tal modo nacque il RPF (Fronte patriottico ruandese), con a capo Fred Rwigyema e Paul Kagame, che prese a intessere contatti con il governo hutu del Ruanda. Dal 1973 questo, intanto, era in mano a una dittatura militare instaurata da Juvénal Habyarimana.
Il dialogo portò negli anni a una parvenza di apertura e nel 1993 vennero siglati gli Accordi di Arusha, che riconoscevano, tra l’altro, il movimento tutsi del RPF. Allorché quindi sembrava essersi aperto uno spazio di mediazione, la situazione precipitò per dare vita a uno dei più terrificanti bagni di sangue della storia del continente africano.
Il 6 aprile 1994 l’aereo presidenziale, con a bordo l’imperatore Habyarimana di ritorno da un colloquio di pace, fu abbattuto da un missile terra-aria. Nessuno fu in grado di dire di chi fosse la responsabilità dell’attentato: le prime voci sostenevano che si trattasse di una frangia interna allo stesso governo delusa dall’apertura mostrata nei confronti degli odiati Tutsi; secondo altri, potevano essere stati gli stessi esponenti del RPF, convinti che la contrattazione condotta fosse stata solo di facciata, a commettere quell’orribile crimine. In definitiva, sebbene in assenza di una verità, quell’episodio scatenò una violentissima reazione da parte delle FAR (Forze Armate Ruandesi) governative.
Da quel momento, inizia il bagno di sangue, annunciato alla radio estremista RTLM al grido di “Uccidete gli scarafaggi tutsi! Tagliate i rami alti!”. Ne segue un’esplosione di violenza, i 100 giorni più lunghi e terrificanti del Ruanda, dinanzi ai quali la Comunità Internazionale rimane inerme. Le Nazioni Unite avevano difatti inviato già nel 1990 un contingente nella cosiddetta UNAMIR (Missione di assistenza delle Nazioni Unite per il Ruanda): questo venne immediatamente ritirato fino all’auspicato cessare delle violenze. Rimase solamente il generale canadese Dallaire, con un risicato contingente di 270 uomini, incapace di abbandonare il Paese al suo destino, in grado di salvare qualche vita umana, ma non di scongiurare una tragedia di proporzioni immani.
Da quel momento, inizia la caccia al Tutsi. La radio invita addirittura questi ultimi a presentarsi ai posti di frontiera per essere uccisi, molti vengono finiti a colpi di mazze chiodate, le donne (più di 250.000) sono ripetutamente stuprate… Alcune di queste muoiono immediatamente per effetto delle violenze subite, altre implorano di essere uccise pur di sottrarsi alle torture. Le poche lasciate in vita, non per grazia, bensì perché la vergogna si abbatta su di loro e sulle loro famiglie, scompaiono negli anni successivi, lentamente, dopo avere spesso contratto l’AIDS. Non sono risparmiati nemmeno gli Hutu moderati, considerati traditori.
Il massacro più grande avvenne a Gikongoro: oltre 27.000 persone furono massacrate senza pietà e la notte dalle fosse comuni il sangue uscì andando ad inumidire il terreno. Ottomila persone in un solo giorno: circa cinque vite umane distrutte ogni minuto.
Le statistiche sono da guerra civile, la partecipazione è enormemente alta: 20.000 circa sono considerati i pianificatori (militari, ministri, sindaci, giornalisti, prefetti, ecc,); 250.000 circa i carnefici, gli autori diretti dei crimini; 250.000 circa le persone implicate negli atti di genocidio.
Questa orribile guerra tra fratelli costò la vita a più di un milione di persone tra il 6 aprile e il 16 luglio 1994. Le Nazioni Unite, intanto, messi in salvo i propri uomini, imitati da francesi, belgi e britannici, con l’operazione Turquoise, discutevano del se definire quei fatti, ancora in corso, come Genocidio o no.
Dopo quel bagno di terrore e morte, il RPF riuscì a prendere il potere… e ad avviare nei mesi successivi un’azione di punizione e sterminio inversa, in cui stavolta i perseguitati erano gli Hutu, adesso loro in fuga verso lo Zaire, la Tanzania, l’Uganda e il Burundi, dove tuttavia non sempre erano al sicuro poiché i Tutsi avevano ordinato il rastrellamento dei campi profughi. Altre violenze e altro sangue, famiglie dilaniate, orfani, malattie e devastazione.
E poiché la violenza genera altra violenza, lo stravolgimento degli equilibri nel Continente Africano, in seguito a questi fatti, fu tra le concause per la Seconda Guerra del Congo, altro teatro di morte e miseria.
Oggi solo pochissime persone sono state giudicate e condannate dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (TPIR), per lo più singoli uomini artefici di violenze, ma non a capo delle stesse. Altri, con maggiori appoggi e privilegi, veri istigatori e manovratori, sono invece riusciti a riparare sotto la protezione di diversi governi occidentali.
Convenzione Europea sull’Esercizio dei Diritti dei Minori
CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI
Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;
Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e inparticolare dell'articolo 4,
che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad
applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;
Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai
diritti dei minori;
Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal
fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle
procedure in materia di famiglia che li riguardano;
Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro
diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia
presa in debita considerazione;
Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e
degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra,
interessarsene;
Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di
trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,
Hanno convenuto quanti segue:
Capitolo I – Campo di applicazione e oggetto della convenzione, e
definizioni
Articolo 1 – Campo di applicazione e oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i
loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che
possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a
partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i
procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle
responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei
confronti dei minori.
4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione
indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di
controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente
Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di
controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o
fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 9 paragrafo 2, 10
paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla
promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.
Articolo 2 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze
equivalenti;
b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati
ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso
un'autorità giudiziaria a nome di un minore;
d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della
capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di
esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non
pregiudichi il suo benessere.
Capitolo II – Misure di ordine procedurale per promuovere
l‘esercizio dei diritti dei minori
A. Diritti azionabili da parte di un minore
Articolo 3 – Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei
procedimenti
Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è
considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono
riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:
a) ricevere ogni informazione pertinente;
b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella
pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.
Articolo 4 – Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle
responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di
interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od
organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano
dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai
minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.
Articolo 5 – Altri possibili diritti azionabili
Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei
procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:
a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li
aiuti ad esprimere la loro opinione;
b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un
rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali
procedimenti.
B. Ruolo delle autorità giudiziarie
Articolo 6 – Processo decisionale
Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a
qualunque decisione, deve:
a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione
nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari,
in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento
sufficiente:
- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato,
direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a
meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore,
permettere al minore di esprimere la propria opinione;
c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa.
Articolo 7 – Obbligo di agire prontamente
Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente
per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una
esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità
giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.
Articolo 8 – Possibilità di procedere d'ufficio
Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in
cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di
procedere d'ufficio.
Articolo 9 – Designazione di un rappresentante
1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i
detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il
minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un
rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un
minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei
casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.
C. Ruolo dei rappresentanti
Articolo 10
1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il
rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori
del minore:
a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una
capacità di discernimento sufficiente;
b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capaciti di discernimento
sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore
comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del
rappresentante;
c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibili di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori
delle responsabilità genitoriali.
D. Estensione di alcune disposizioni
Articolo 11
Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che
riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori,
indipendentemente da qualunque procedimento.
E. Organi nazionali
Articolo 12
1 Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al
paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.
2 Tali funzioni sono le seguenti:
a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei
minori;
b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori;
c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al
pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori,
d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.
F. Altre misure
Articolo 13 – Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti
Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano
minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a
qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che
le Parti riterranno opportuni.
Articolo 14 – Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica
Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la
rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità
giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.
Articolo 15 – Rapporti con altri strumenti internazionali
La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che
trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei
quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.
Capitolo III – Comitato permanente
Articolo 16 – Istituzione e funzioni del Comitato permanente
1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso
può, in particolare:
a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della
Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della
Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono
adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;
b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20;
c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.
Articolo 17 – Membri
1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi
delegati. Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere
rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro
Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al
Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a
partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione:
- ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2;
- il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
- la Comunità europea;
- qualunque organismo internazionale governativo;
- qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra
quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12;
- qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più
funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che
operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.
Articolo 18 – Riunioni
1. Al termine del temo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente
Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la
metà delle Parti sia presente.
3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a
maggioranza dei membri presenti.
4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente
stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di
lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.
Articolo 19 – Rendiconti del Comitato permanente
Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.
Capitolo IV – Emendamenti alla Convenzione
Articolo 20
1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal
Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua
cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati
membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a
firmare la presente Convenzione, coni alle disposizioni dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o
alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni
dell'articolo 22.
2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente
viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la
maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri.
Dopo l'approvazione il testo è comunicato alle Parti per l'accettazione.
3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario
Generale di averlo accettato.
Capitolo V – Clausole finali
Articolo 21 – Firma, ratifica ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e
degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli
strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sanno depositati presso il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano
membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla
presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla
presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione.
Articolo 22 – Stati non membri e Comunità europea
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa
consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non
abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad
aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista
all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei
rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito
dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 23 – Applicazione territoriale
1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai
quali verrà applicata la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente
Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le
relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in
vigore nel confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario
Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per
quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione
indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il premo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del
Segretario Generale.
Articolo 24 – Riserve
Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.
Articolo 25 – Denuncia
1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione
indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 26 – Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a
tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato
invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21
o 22;
d) ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 20 e la data in cui tale
emendamento entra in vigore;
e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23;
f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 25;
g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente
Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo
ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di
certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati
non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla
Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Riflessione sull’Universalità della Dichiarazione dei Diritti Umani
Temp
o fà, vidi un post su un altro blog in cui si chiedeva da dove provenisse l'autorevolezza di "Universalità" della Dichiarazione dei Diritti Umani: da Dio? Quale entità superiore potesse dare una tale forza ad uno scritto…
Pensiamo al 1948, quando venne scritta la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L'intero mondo era stato travolto da una guerra della quale risentirono e nella quale furono coinvolti anche i pochi Paesi non impegnati in battaglie, invasioni, stermini… La domanda che ne derivò potrebbe essere oggi così tradotta: cosa potremmo scrivere alla voce "Umanità" in un qualsiasi dizionario, di una qualsiasi lingua, dopo tutto quello che è successo? Come possiamo far avanzare il nostro mondo, seppur a tentoni, suppur con errori e cercando sempre di andare avanti per migliorarci tutti nel rispetto gli uni degli altri per avere veramente una civiltà moderna? Verso dove dobbiamo andare per ottenere questo minimo che consente una convivenza vera e "civile" tra le persone di una comunità? Quali sono i principi da cui partire?
Da qui si cominciò a lavorare su una lista di principi che danno significato al fatto che siamo esseri umani, un grande significato… Qualcuno può pensare di farsi avanti e contestarli? Si faccia avanti ed argomenti la sua opinione, questi principi stessi difatti glielo consentono…. Diversamente, laddove molti essere umani sono ignorati, e per questo non hanno dignità, altri esercitano il potere al loro posto.
La storia ci dovrebbe insegnare ciò, partendo da questi elementari principi. La nostra Europa, popoli che per secoli si sono combattutti e sterminati, e poi si sono lentamente avvicinati tra di loro, uniti, nel rispetto gli uni degli altri, in una maturazione crescente di questa integrazione. Sono nate organizzazioni non governative che, sulla base di tali principi, hanno avuto tra i loro molti morti, morti su bare senza una bandiera, ma morti per perseguire qualcosa di più elevato e allo stesso tempo molto concreto. Siamo sempre abbastanza neutrali nel nostro blog, cerchiamo, è la nostra finalità, di fare divulgazione, di riportare documenti, di informare ma il mio pensiero non può che andare ai morti di Medici Senza Frontiere e al coraggio e alla dedizione di molti che operano come loro, Senza Frontiere, supportando popolazioni spesso invisibili agli occhi del mondo, con la loro vita e la loro sofferenza.
L'Universalità fa leva sul concetto di dignità umana, quindi su quei requisiiti inviolabili, senza i quali un uomo sarebbe privo di tutto e della sua stessa natura e essenza. Non si può spogliare la Dichiarazione della sua universalità senza dimenticare qualcuno, né si può farlo senza lasciare indifeso… ora un bambino, ora una minoranza etnica, ora una donna violata nel suo essere.
Negare l'Universalità di questi pochi principi che ci sono stati lasciati dopo milioni di morti vorrebbe forse dire non avere imparato niente.
