Salvaguardia dei diritti umani in guerra: il Diritto Umanitario
L'Italia partecipa da ieri alle operazioni militari in Libia.
La nostra riflessione volutamente prescinde dagli interessi delle Nazioni coinvolte, dalla logica di concertazione internazionale e dalla giustificazione di un conflitto in nome di un equilibrio sovranazionale, e si sofferma invece sulle ripercussioni sulla popolazione civile.
In questo q
uadro si inserisce la riflessione odierna: come si regola il comportamento in guerra nei confronti dei civili? Dove trovano il loro limite e nel contempo la loro ragione le convenzioni internazionali nate per garantire il rispetto dei diritti umani? Come la comunità internazionale ha trattato questo tema nel corso della Storia?
L’imprescindibile distinzione che ci sta a cuore è quella tra Diritto Internazionale dei Diritti Umani e Diritto Internazionale Umanitario.
Mentre il primo è ciò che conferisce corpo e sostanza a questo blog, alle nostre riflessioni, alla dignità umana dinanzi agli Stati e agli enti governativi nazionali e sovranazionali, mentre questo primo è l'insieme delle norme volto alla tutela della dignità umana nel quotidiano e in assenza di conflitto, diversa è la riflessione nel secondo caso. Il Diritto Internazionale Umanitario è molto più vicino allo Ius in Bello (Il Diritto in Guerra) che alla tutela dell’individuo, e tende a tenere in vita i diritti naturali della persona umana nella misura in cui ciò è compatibile con un contesto di conflitto armato. Il Diritto Internazionale Umanitario trova una delle sue massime espressioni nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei collegati protocolli del 1977. Questi documenti hanno lo scopo di definire e quindi regolare situazioni in guerra che concernano la protezione della popolazione civile, il trattamento dei prigionieri di guerra, la sorte dei feriti in conflitti che si svolgano in mare e in campagne di terra, inoltre definiscono l’ambito di azione di associazioni operanti in un quadro di conflitto (anche internazionale), come ad esempio la Croce Rossa.
Le convenzioni stabiliscono da un lato chi sono i soggetti attivi del conflitto, e che pertanto possono legittimamente compiere atti di violenza bellica, dall’altro individuano le cose ed i soggetti protetti, ossia le persone, i beni e i luoghi nei confronti dei quali non può essere esercitata la violenza bellica. Inoltre sono indicati i mezzi e i metodi di guerra, le norme che regolano la condotta dei belligeranti verso i neutrali e la protezione che a questi va garantita.
Le quattro convenzioni si articolano come segue:
- • La prima Convenzione: per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna di terra.
- • La seconda Convenzione: per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare.
- • La terza Convenzione: relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.
- • La quarta Convenzione: relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Non è semplice offrire una sintesi, ma a nostro parere non è possibile ignorare i seguenti punti:
- Il ricorso al conflitto armato deve avvenire solo in casi di estrema necessità, laddove si verifichino violazioni gravi dei diritti umani a danno di una popolazione (come quella libica) o di una etnia (come quella curda) e solo allorché la prassi politica e diplomatica si siano rivelate inefficaci e esaurite, mai prima d'allora.
- I non belligeranti devono essere tutelati e le potenze coinvolte nell’azione bellica dovranno tenere in ogni momento in conto il loro interesse. I belligeranti, fatti prigionieri o caduti nelle mani della controparte, dovranno essere trattati umanamente: nessuna forma di tortura o svilimento della loro dignità può essere in alcun modo giustificata.
- Le armi utilizzate nel corso del conflitto devono essere compatibili con il rispetto dei diritti umani e la tutela degli individui. Il napalm utilizzato in Iraq è un’arma non convenzionale proibita e disumana, il gas nervino utilizzato da Saddam Hussein contro i curdi è stato il mezzo con cui si è perpetrato un crimine abominevole come la tentata pulizia etnica, lo stesso vale per le armi chimiche e le armi di distruzione di massa.
- Infine, per rimanere comunque sui principi essenziali, tutti gli Stati hanno l'obbligo giuridico e morale di rispettare e fare rispettare le regole del Diritto Umanitario.
La Comunità Internazionale sembra ancor oggi lungi dal riuscire a risolvere problemi di carattere internazionale o violazioni in determinate aree del mondo, con mezzi diversi dalla forza. Sembra in certi casi che alcuni Stati, gli “Stati canaglia”, secondo la definizione datane dall’amministrazione conservatrice dei falchi di G. Bush, costituiscano una minaccia tale agli occhi delle grandi potenze da rendere giustificabile il ricorso alla forza. Queste paure generano automaticamente l'uso della forza armata, che nonostante tutto è ancora accettato come lecito e legittimo diritto degli Stati. In un universo mutato, a sessanta e più anni dalla fine della Guerra Fredda, dalla crisi dei missili di Cuba e da un possibile teatro di terrore globale, alcuni equilibri si ripetono e la visione del mondo è ancora frutto di una prospettiva hobbesiana, del "mors tua, vita mea". Il Diritto Internazionale Umanitario è in questo quadro la cura a un male ancora non scongiurabile e pertanto di importanza fondamentale per il rispetto dei diritti della persona umana in quadri di criticità.