Responsabilità Individuale per Crimini contro l’Umanità: la CPI.
Lo Statuto della Corte Penale Internazionale (International Criminal Court, in inglese) ha visto la luce in occasione della Conferenza di Roma del 17 Luglio 1998. In quella data, furono pochi gli Stati che decisero di aderirvi e ratificare con la loro firma. (Per una breve introduzione, vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Penale_Internazionale )
Questo Statuto ha tuttavia segnato un passo fondamentale nel campo della tutela internazionale dei Diritti Umani: rappresenta infatti un punto di svolta fondamentale. Per la prima volta diviene possibile perseguire individui che vengano riconosciuti colpevoli di determinati crimini internazionali. Fin ad allora, l’organo principale di giustizia a livello sovranazionale era stato la Corte Internazionale di Giustizia ONU dell’Aja, creata appositamente per garantire la “pacifica risoluzione delle controversie internazionali”, e quindi interstatali. Pertanto, i soggetti chiamati in causa erano gli Stati, e non si era ancora delineato chiaramente un concetto di responsabilità individuale internazionale. Secondo lo Statuto di Roma, la CPI ha invece competenza in riferimento ai Crimini di Guerra, ai Crimini contro l’Umanità e in relazione ai casi di Genocidio, per i quali siano ritenuti ed eventualmente riconosciuti responsabili, singoli individui.
Viene quindi ricompresa nell’insieme delle competenze della Corte una gamma piuttosto ampia di casi: sia laddove sia presente il contesto bellico e abbiano luogo episodi di violazione del Diritto Umanitario, sia casi in cui vengano commessi dei crimini in assenza di contesto di guerra (del resto la nozione di Crimini contro l’Umanità era stata creata dagli Alleati, dopo la Seconda Guerra Mondiale, per ricomprendere violenze e abusi perpetrati ai danni della popolazione civile dei loro Paesi e per situazioni al di sotto della soglia del conflitto armato internazionale); infine il Genocidio.
Tra i maggiori oppositori di un progetto di giurisdizione internazionale umanitaria e di responsabilità individuale in ambito internazionale, sono Cina, Russia e Stati Uniti. Su questi ultimi, vogliamo soffermare qui la nostra attenzione.
L’argomento critico, su cui si consuma prevalentemente lo scontro tra gli Stati Uniti e i sostenitori della causa della Corte, è inerente all’interpretazione del testo dell’articolo 98 dello Statuto della CPI. Partiamo dal testo, per farne poi discendere le diverse interpretazioni.
Il contenuto dell’articolo 98 è il seguente: il titolo recita “ Cooperazione in relazione alla rinuncia all’immunità e al consenso alla consegna”. Esso dispone quanto segue:
98.1: La Corte non è autorizzata a procedere con una richiesta di consegna o di collaborazione che richieda allo Stato al quale sia indirizzata di agire in contraddizione con gli obblighi assunti sotto il Diritto Internazionale in relazione all’immunità statale o diplomatica di una persona o proprietà di uno Stato Terzo, a meno che la Corte non riesca ad ottenere prima la cooperazione di quello Stato Terzo per la rinuncia all’immunità.
98.2: La Corte non è autorizzata a procedere con una richiesta di consegna che richieda allo Stato a cui è indirizzata di agire in contraddizione con gli obblighi acquisiti in forza di Accordi Internazionali in base ai quali si richiede il consenso dello Stato “ che invia “ per consegnare una persona alla Corte, a meno che la Corte non sia riuscita prima ad ottenere la cooperazione dello Stato inviante in relazione al consenso alla consegna.
Il modello secondo cui è costruito l’articolo 98 dello Statuto di Roma e i termini che vengono utilizzati, laddove al comma 2 ci si riferisce ad Accordi tra Stato “inviante” e Stato “ricevente”, sembrano far propendere per l’interpretazione secondo cui l’articolo farebbe riferimento alla disciplina degli Status of Force Agreements ( SOFA ). Essi sono Accordi che intercorrono tra due Stati in relazione all’osservanza di certe regole e all’applicazione d’una certa disciplina laddove un cittadino di uno dei due Stati parte dell’Accordo si trovi sul territorio dell’altro poiché vi è stato ufficialmente inviato (in missione) dal proprio Stato. In tal maniera, i due Stati coinvolti nell’Accordo ottengono reciprocamente determinate garanzie per la tutela di loro cittadini che svolgano un ruolo militare e/o politico e che si trovino ad operare all’Estero. In questo senso, l’articolo 98, tenendo in debita considerazione l’esistenza di SOFA operanti da tempo nei rapporti tra alcuni Stati e l’eventualità del sorgere di problemi di compatibilità tra il loro contenuto e gli obblighi derivanti dall'adesione allo Statuto della Corte, è stato pensato al fine di disciplinare i due regimi e risolvere i punti di frizione.
Gli Stati Uniti però prendono spunto proprio dal secondo comma dell’articolo 98 per cercare di limitare l’operato della Corte laddove per l’appunto esistano Accordi operanti tra due Stati con i quali, le richieste avanzate dalla Corte, verrebbero in contrasto.
Pur non essendo gli Stati Uniti tra gli Stati che abbiano aderito allo Statuto della Corte Penale Internazionale, temono che laddove un loro cittadino venga catturato e eventualmente accusato di aver commesso Crimini di Guerra, Crimini contro l’Umanità o atti di Genocidio contro un cittadino o sul territorio di uno Stato parte dello Statuto di Roma, questi possa venir consegnato, in forza di ciò, alla CPI ed essere sottoposto alla sua giurisdizione anziché a quella statunitense.
A causa di questi timori, gli Stati Uniti hanno dato vita ad una vera e propria opera di sottoscrizione di Accordi Bilaterali con diversi Stati al mondo, volti a garantire reciprocamente l’esenzione dei rispettivi cittadini dalla giurisdizione della Corte.
Questo è l'argomento su cui ci concentreremo nel corso dei prossimi editoriali, con l'ausilio di esempi pratici, dopo questa prima conoscenza della Corte Penale Internazionale dell'Aja.