Gli Stati Uniti e la CPI: il No alla Giustizia penale internazionale e i Diritti Umani
Mentre la pr
esidenza Clinton aveva salutato con favore il nuovo Statuto della CPI (Corte Penale Internazionale), il distacco avvenne sotto l'amministrazione e la presidenza di George W. Bush.
Il 6 Maggio 2002, il sottosegretario John Bolton indirizzò una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, rendendo nota l’intenzione degli Stati Uniti di ritirare la loro firma e privare la CPI del loro appoggio. Rumsfeld, segretario alla Difesa, precisò che gli Stati Uniti rispettavano comunque la decisione di quegli Stati che avessero optato per l’adesione allo Statuto della CPI, chiedendo a loro volta lo stesso rispetto nei confronti della loro decisione di non aderire. Con il Dodd’s amendment poi, si mirava alla rassicurazione sul fatto che: “Nulla impedirà agli Stati Uniti di prestare aiuto nel caso di un impegno e di sforzi a livello internazionale volti a rendere alla giustizia Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Osama Bin Laden, altri membri di Al Qaeda, i capi della Jihad islamica, ed altri cittadini stranieri accusati di Genocidio, Crimini di Guerra e Crimini contro l’Umanità”.
Più volte, gli Usa hanno poi avanzato la richiesta di porre l’operato della CPI in subordine all’assenso del Consiglio di Sicurezza.
Ma ancora più forte ed esplicita è stata l'azione intrapresa attraverso la stipulazione dei BIAs (i cosiddetti Bilateral Impunity Agreements). Gli Accordi bilaterali sono firmati, di volta in volta, tra gli Usa e un altro Paese, e hanno come obiettivo principale il prevalere della giurisdizione nazionale sulla possibilità di giudizio ad opera di un ente sovranazionale.
Il Governo degli Stati Uniti d’America ha espresso la sua intenzione di indagare e perseguire direttamente, se del caso, atti che ricadano nell’ambito delle competenze della Corte Penale Internazionale e che si presume siano stati commessi da suoi ufficiali, impiegati, personale militare, o altri cittadini. In relazione a ciò, persone d’uno Stato parte che sian presenti sul territorio dell’altro non dovranno, in assenza del consenso del primo Stato, essere consegnate o trasferite alla Corte Penale Internazionale per nessun motivo, né essere consegnate o trasferite in alcun modo a nessun altro organo o Paese terzo, o espulse verso un Paese terzo, con il proposito di consegnarle o trasferirle poi alla Corte.
Allorché il governo parte dell’Accordo estradi, consegni o altrimenti trasferisca una persona degli Stati Uniti ad un Paese terzo, esso non acconsentirà alla consegna di quella persona alla Corte Penale Internazionale senza il consenso esplicito del governo degli Stati Uniti d’America.
Il “come” e in quali condizioni ciò accade rappresenta l'aspetto più serio di questa vicenda, e il vero strappo democratico.
Si prevede gli Accordi entrino in vigore in seguito ad uno scambio di note tra gli Stati e che lo rimangano sino ad un anno dopo la data in cui una delle due parti renda nota all’altra la propria intenzione di sospendere l’Accordo. Ancora, gli Stati Uniti dichiarano di rispettare la scelta di tutti quei Paesi che hanno appoggiato il funzionamento della Corte, e a loro volta chiedono il rispetto per la loro scelta di non aderire mediante la sottoscrizione degli Accordi Bilaterali con il governo statunitense. Si stabilisce automaticamente un collegamento tra le due cose.
Gli Stati Uniti minacciano inoltre i Paesi oggetto di interesse di interrompere l'eventuale prestazione di forniture ed aiuto militare o umanitario e di privarli di qualsiasi forma d’assistenza (ad es. in caso di uragani, per i Paesi caraibici), allorché non si conformino alle loro richieste.
Gli Accordi bilaterali possono presentarsi in tre forme: Israel – like (cioè ambo le parti si accordano per non far giudicare i rispettivi cittadini, al di là del solo personale impegnato in missioni delle Nazioni Unite); Romania – like( non c’è divieto per gli Usa di consegnare i cittadini dell’altro Paese alla CPI); East- Timor – like (cooperazione con impegno dello Stato terzo a non consegnare nessun cittadino alla Corte).
Gli Stati Uniti insistono sul fatto della perfetta compatibilità tra l’opera di stipulazione di Accordi Bilaterali e la sostanza dello Statuto della Corte, poiché al comma 2 dell’articolo 98 si parla chiaramente di limitazione delle competenze della Corte a fronte di obblighi che discendano agli Stati da accordi reciproci. Ciò espone tuttavia la Corte alla limitazione derivante da SOFA e altri accordi stipulati da uno Stato con gli Usa, che avvenga successivamente all'adesione allo Statuto della CPI. Non è quindi garantito un criterio cronologico equo a salvaguadia dell'autonomia della Corte.
Infine, nel caso specifico degli USA, emergono serie lacune in relazione alla definizione di certi crimini gravi:
- Il Genocidio è previsto dalle Leggi statunitensi ma reso perseguibile dalle Corti degli Usa solo se commesso sul loro territorio o da un loro cittadino, non militare.
- I Crimini contro l’Umanità non sono definiti in quanto tali negli Usa. Se commessi sul proprio territorio o da un cittadino statunitense rientrano tra le violazioni delle Leggi Criminali Interne o delle Leggi Militari. Se commessi all’Estero, possono essere perseguiti dalle Corti interne solo allorché includano torture o forme di Terrorismo.
- I Crimini di Guerra: attualmente solo alcune forme risultano perseguibili dalle Corti interne statunitensi, ma solo se l’esecutore o la vittima siano un cittadino statunitense o un membro delle Forze Armate degli Usa o un civile che accompagni le Forze Militari da qualche altra parte del mondo.
La riflessione si concentra sui casi del recente passato e su quelli dell'attualità. Le domande che si accavallano, le une sulle altre, nella nostra mente, sono tra le altre:
Poteva esserci un finale diverso da una cruda esecuzione trasmessa a reti unificate e in tutto il mondo per Saddam Hussein? Una soluzione che prevedesse la sua imputazione e la condanna per i crimini di guerra (commessi durante il conflitto Iran – Iraq negli anni Ottanta e dopo l’invasione del Kuwait negli anni 1990 – ’91) e contro l'Umanità ( l’uso sistematico e ripetuto d’armi chimiche dell’Iraq per sterminare la minoranza curda, l’azione di pulizia etnica intrapresa contro la minoranza sciita del Sud del Paese, le esecuzioni sommarie ed arbitrarie volte ad eliminare veri o presunti oppositori politici)?
Può esserci giustizia per le molte famiglie del Centro e Sud America? Il 28 gennaio 2003, infatti, Hugo Chavez ed un certo numero d’ufficiali governativi, sono stati accusati di Crimini contro l’Umanità, violazione dei Diritti Umani e terrorismo, di fronte ai giudici dell’Audiencia Nacional. Il caso Chavez fa parte di una lunga serie d’altri casi analoghi portati dinanzi alla Corte spagnola negli ultimi anni, tra i quali ricordiamo il caso delle accuse per Genocidio rivolte al generale cileno Augusto Pinochet nel 1998 o quello contro il governo del Guatemala, nel 1999.
Si può pensare ad un esito diverso da quello garantito per il caso di Slobodan Milosevic dal Tribunale internazionale per la Ex Yugoslavia?
Cosa potrebbe rappresentare una giurisdizionale penale internazionale valida, non monca e operativa per le popolazioni oggi vessate da Ben Alì, Mubarak, Gheddafi?