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Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

Antecedente alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo durante la Rivoluzione Francese venne stilata la dichiarazione che segue, con lo stesso scopo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in modo tale che ciò che successe in precedenza e che portò alla Rivoluzione Francese non si ripetesse, eccone di seguito una traduzione definitiva a cura di Ketty Federico.

 

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino           1789
 

I Rappresentanti del Popolo Francese, riuniti nell'Assemblea Nazionale, considerando l'ignoranza, la negligenza e la violazione dei diritti umani come le uniche cause del degrado della società, della corruzione pubblica e di governo, hanno deciso di dare voce a una solenne dichiarazione dei diritti naturali, inalienabili e sacri della persona umana. Questa dichiarazione, adesso presente a tutti i membri della società, ha il fine di rendere questi consapevoli dei loro diritti e doveri. Essa ha inoltre il fine di fare in modo che gli atti del potere, sia esso giudiziario, legislativo o esecutivo, possano essere messi a confronto in qualsiasi momento con quello che è l'obiettivo di ogni istituzione politica, e che quei principi ne risultino quindi maggiormente tutelati. Ha il fine di fare in modo che le denunce di cittadini, basate di seguito su principi semplici e indiscutibili, siano volte al mantenimento della Costituzione, e del benessere comune. Di conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, alla presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e cittadino.

Articolo I

Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali relativamente ai diritti. Le distinzioni sociali possono basarsi esclusivamente su principi di utilità comune.

ARTICOLO II

Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescindibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza contro qualsiasi forma di oppressione.

Articolo III

Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, né individuo può esercitare un'autorità di cui non sia chiara emanazione.

Articolo IV

La libertà consiste nel potere fare tutto ciò che non nuoce ad altri: in tal modo l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha limiti se non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento degli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati esclusivamente dalla legge.

Articolo V

La legge può vietare esclusivamente le azioni dannose alla Società. Tutto ciò che non è interdetto dalla legge non può essere vietato, e nessuno può essere costretto a fare nessuna cosa che non sia da questa stabilita.

Articolo VI

La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare, direttamente o attraverso i loro rappresentanti, alla sua definizione. Questa deve valere per tutti, sia allorché protegga sia quando punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali agli occhi della legge, avranno tutti parimenti dignità e accesso a posti e impieghi, secondo le loro capacità, e senza distinzione altra da quella delle loro virtù e talenti.

Articolo VII

Nessun uomo può essere imputato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e nel modo prescritto. Tutti coloro i quali indichino, trasmettano, eseguano o facciano eseguire ordini arbitrari, dovranno essere puniti. Ogni cittadino chiamato o arrestato ai sensi della legge dovrà invece immediatamente obbedire o si renderà colpevole di resistenza.

Articolo VIII

La legge non deve stabilire che delle pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non sulla base di una legge stabilita e promulgata prima del delitto, e legalmente applicata.

Articolo IX

Ogni uomo è presunto innocente sino a quando venga riconosciuto colpevole. Allorché si riveli necessario arrestare una persona, qualsiasi  applicazione della forza, che non sia necessaria per detenere questa persona, deve essere severamente repressa dalla legge.

Articolo X

Nessuno può essere molestato o discriminato per le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge.

Articolo XI

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo: ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo per l'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

Articolo XII

La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino richiede forza: questa forza è dunque istituita a vantaggio di tutti e non a beneficio di coloro ai quali è affidata.

Articolo XIII

Per il mantenimento della forza pubblica e per i suoi costi amministrativi, un contributo comune è indispensabile. Questo deve essere equamente richiesto a tutti i cittadini in proporzione ai loro mezzi.

Articolo XIV

Tutti i cittadini hanno il diritto di conoscere, direttamente o tramite i loro rappresentanti, la necessità dei contributi pubblici, a parteciparvi liberamente, a verificarne l’impiego e a seguirne la determinazione dell'importo, della distribuzione e della durata.

Articolo XV

La società ha il diritto di demandare all’agente pubblico la sua amministrazione.

Articolo XVI

Una società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri definita, non è in linea con la costituzione.

Articolo XVII

Dal momento che la proprietà è un inviolabile e sacro diritto, nessuno può essere privato della stessa, salvo che per necessità pubbliche, disciplinate dalla legge, chiaramente necessarie, e sotto la condizione di un compenso giusto e preventivo.

 

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