Articolo 2 – Ad ogni individuo spettano libertà e diritti…
Articolo 2 1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
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Partiamo dal secondo punto di questo articolo, la valenza sovranazionale della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: proprio oggi che vi scrivo parlavo con un amico, militare italiano, per due volte in missione con i caschi blu dell'ONU in Libano, l'orgoglio di poter "rappresentare" una determinazione sovranazionale, alcuni dei principi di partenza sono appunto questi della Dichiarazione [...Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. ...] . l'organizzazione delle Nazioni Unite, la Comunità Internazionale, nel caso che citava il mio amico casco blu, è stata talmente forte che per tutelare dei diritti di principio è intervenuta direttamente.
A quanto detto nel primo capoverso, non può che far seguito il commento: nel momento stesso in cui si afferma la sovranazionalità di alcuni principi, ricordiamo che parliamo di una Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umani, quindi si da come presupposto la sua universalità: non si può certo tollerare, all'interno di una nazione, la violazione di quanto abbiamo visto enunciato, affermato con forza, nel primo articolo della dichiarazione e quindi [... Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. ...]. In quanto ciascun individuo, ciascuna persona, secondo il principio riportato nel primo articolo gode dei diritti generali di principio che non può altro che avere condivisi con i suoi simili, non possono certo entrare in vigore limitazioni o discriminazioni che non siano esse stesse dovute alla violazione del diritto stesso.
Di recente abbiamo introdotto la traduzione della "Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino" risalente alla Rivoluzione Francese, che divenne necessaria proprio per saldare le basi sulle quali la rivoluzione stessa era partita, dove il commento inserito in precedenza ha una sua evidenza: lo stato può limitare i diritti di una persona solo nel caso in cui questa sia intervenuta ledendo i diritti di altri. Introduciamo quest'ultimo commento come riflessione su come nella tutela dei diritti propri e altrui, lo stato a cui si fa parte, si veda costretto, ovviamente in condizioni che si configurano di illegalità, quindi nel caso in cui una persona eserciti la propria libertà per lederne altre, non permettere che ciò accada: la salvaguardia dei diritti di ciascuno significa che questi abbiano come limite i diritti medesimi degli altri appartenenti alla propria "comunità".